Regolamento sui Comportamenti Inappropriati

Principi Generali:
Il Centro Internazionale Sivananda Yoga Vedanta (d’ora in avanti “CISYV”) si impegna a creare e mantenere un ambiente che promuova la crescita personale e spirituale. In accordo con questo principio, il CISYV ha adottato il Regolamento sui Comportamenti Inappropriati dei Centri Internazionali Sivananda Yoga Vedanta (d’ora in avanti “Regolamento”), ideato per creare un’atmosfera positiva per impiegati, volontari, studenti e ospiti e che riflette i valori spirituali del CISYV. In osservanza del suddetto Regolamento, nessun impiegato, volontario, studente o ospite del CISYV può essere soggetto a comportamenti inappropriati basati su discriminazioni di razza, credo, genere, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, età, disabilità o appartenenza sociale. Il Regolamento avrà la funzione di:

  1. prevenire episodi di cattiva condotta durante e attraverso l’insegnamento;
  2. stabilire una procedura di pronta e accurata indagine per denunce di cattiva condotta e
  3. assicurare che ogni violazione sarà sanata nell’immediato, pienamente e secondo giustizia.

Prendiamo seriamente le denunce di cattiva condotta. Le violazioni del Regolamento sono inaccettabili, così come ogni ritorsione nei confronti di chiunque abbia sporto denuncia di tale condotta o di chi stia collaborando con un’indagine su accuse di cattiva condotta. La nostra tolleranza zero per chi viola il Regolamento implica che ogni caso di comportamento inappropriato sarà immediatamente indagato nel massimo dell’accuratezza. Ogni violazione del Regolamento comporterà adeguati provvedimenti.
Scopo:
Il Regolamento si applica a tutti gli impiegati, i collaboratori esterni, i volontari, i relatori, gli studenti e gli ospiti e sarà gestito dal Consiglio di Amministrazione del CISYV (d’ora in avanti “CA”) tramite rappresentanti designati. Ogni impiegato, volontario, studente e ospite è tenuto a contribuire alla creazione e al mantenimento di un ambiente che sia sicuro, sacro e libero da ogni tipologia di cattiva condotta.

PROCEDURA:

I. Definizioni

Appello: Tutte le parti hanno il diritto fare ricorso in appello contro i risultati delle indagini presso il CISYV o i suoi rappresentanti designati. L’appello può essere richiesto limitatamente a: (a) significativi vizi procedurali o (b) il sopraggiungere di nuove significative prove non presenti al momento della prima delibera.
Comportamento inappropriato: Qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, credo, genere, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, età, disabilità o appartenenza sociale, inclusa la molestia sessuale così come definita sotto.
Denuncia: Ogni accusa di violazione del Regolamento.
Denunciante: Persona che sporga una denuncia concernente il Regolamento.
Indagato: Persona di cui si presume abbia violato il Regolamento.
Indagine: Processo di inchiesta condotto da un investigatore che determini se ci siano sufficienti e tempestive informazioni per stabilire se ci sia stata una violazione del Regolamento. Ciò include, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:

  • Spiegazione del Regolamento e della procedura di indagine del CISYV al denunciante e all’imputato;
  • Accertamento che sia il denunciante che l’imputato siano informati della serietà di qualsiasi violazione del Regolamento;
  • Investigazione delle accuse e determinazione del fatto che si sia o non si sia verificata una violazione del Regolamento;
  • Se le accuse sono comprovate, l’investigatore deve informare il CA o i suoi rappresentanti designati e indicare provvedimenti adeguati alla gravità del comportamento.

Investigatore: Persona designata dal CISYV responsabile dell’accoglimento, dell’analisi e dell’investigazione delle denunce. Per interpellare l’investigatore, v. Sezione III – Presentazione di una Denuncia.
Esame Preliminare: Esame iniziale dell’investigatore conseguente alla ricezione di una denuncia atto a stabilire se aprire un’indagine.
Molestia sessuale: La molestia sessuale è una forma di discriminazione ed è definita in qualità di qualsiasi avance sessuale indesiderata o richiesta di favori sessuali o qualsiasi atteggiamento e comportamento di natura sessuale in cui:

  • La sottomissione alla richiesta sia resa implicitamente ed esplicitamente come termine o condizione per l’ottenimento e il mantenimento dell’impiego di lavoro, sia nel caso in cui la persona sia un impiegato stipendiato sia nel caso in cui sia un volontario, o come termine e condizione di qualsiasi aspetto dell’uso dell’ashram da parte di un ospite o uno studente o quando il rifiuto delle avance o dell’atteggiamento sia usato negativamente come base per qualsiasi tipo di decisione;
  • Un comportamento sessualmente orientato, intenzionale o non intenzionale, sia indesiderato e abbia lo scopo o l’effetto di irragionevoli interferenze con le prestazioni lavorative di una persona o la sua possibilità di usufruire dei benefici dell’ashram o di partecipare ai programmi dell’ashram, creando un ambiente intimidatorio, ostile, umiliante o offensivo;
  • Ci sia un contatto sessuale fisico non consensuale: un’ampia definizione che fa riferimento a qualsiasi deliberato contatto fisico non consensuale, condotta che può variare da un contatto fisico indesiderato come la carezza fino ad arrivare all’atto sessuale non consensuale;
  • O verbale: uso di dichiarazioni sessuali allusive o esplicite, sia scritte che parlate, che creino un ambiente ostile.

    La molestia sessuale comprende una vasta gamma di comportamenti, alcuni dei quali prevedono i seguenti casi specifici a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

  • Avance sessuali indesiderate, che prevedano o no un contatto fisico;
  • Epiteti sessuali, battute, riferimenti scritti o parlati alle abitudini sessuali, pettegolezzi sulla vita sessuale di qualcuno, commenti sul corpo di qualcuno o commenti sull’attività sessuale di qualcuno e sulle carenze e il valore della stessa;
  • Affissione o esposizione di materiale sessuale o discriminatorio in qualsiasi area dell’ashram da parte di impiegati, ospiti o volontari, come oggetti, foto, immagini o vignette a sfondo sessuale;
  • Sguardi maliziosi, fischi, sfioramenti, gesti sessuali e commenti allusivi o insulti, ognuno dei quali indesiderato;
  • Domande indesiderate sulle esperienze sessuali di qualcuno;
  • Discussioni indesiderate sull’attività sessuale di qualcuno;
  • Stalking;
  • Commenti o congetture sull’orientamento sessuale di qualcuno o sulla sua identità di genere.

Notifica di Avvio dell’Indagine: Comunicazione scritta in cui si notifica alle parti l’apertura dell’indagine.
Notifica di Delibera: Comunicazione scritta da parte del CISYV che notifica alle parti la conclusione dell’indagine. In caso di verdetto sfavorevole, la notifica avviserà l’indagato (ma non il denunciante) anche delle azioni disciplinari che saranno adottate.
Parte: Il denunciante o l’indagato saranno collettivamente indicati col nome di “parte”.
Ritorsione: Comportamento scorretto commesso contro un denunciante o un testimone in risposta a una loro presentazione di denuncia e/o partecipazione a un’indagine. Esempi di comportamento scorretto includono il rifiuto a concedere un certificato di conseguimento; il licenziamento o la mancata assunzione della persona; l’espulsione dall’ashram di un impiegato, un ospite, uno studente, un volontario.
Testimone: Identificato dal denunciante o dall’indagato come persona in possesso di informazioni di prima mano o di altre informazioni rilevanti sulla presunta violazione del Regolamento, che fornirà supporto per stabilire se comprovare l’accusa.

II. Applicazione del Regolamento

Il CISYV ha creato un ambiente in cui impiegati, volontari, studenti e ospiti possono sentirsi al sicuro e a proprio agio nello sporgere denuncia. Tutti i supervisori che vengono a conoscenza di qualsiasi episodio di comportamento scorretto e inappropriato all’interno dei loro dipartimenti, che ci sia stata oppure no una denuncia orale, scritta o formale, sono tenuti a riferire immediatamente l’accaduto all’investigatore. I supervisori che permettono o tollerano consapevolmente atti di cattiva condotta, sessuali o di qualsiasi caso violi il Regolamento, sono soggetti a provvedimento disciplinare. Chiunque rientri nell’ambito del Regolamento e commetta una violazione dello stesso è soggetto a provvedimenti adeguati alla gravità del fatto. Qualsiasi dubbio riguardo al Regolamento o a uno specifico caso deve essere riportato all’investigatore.

III. Sporgere Denuncia

Qualsiasi impiegato, volontario, studente o ospite che ritenga di essere stato vittima di comportamenti scorretti e inappropriati può sporgere denuncia all’investigatore all’indirizzo confidential@sivananda.org o a un membro senior dello staff, a un consulente o a uno swami nel luogo in cui la presunta violazione del Regolamento si è verificata. Le denunce devono essere presentate dalla persona che è stata vittima diretta di una violazione del presente Regolamento. Se la persona è un minore al momento della denuncia, un genitore o tutore legale, nel caso in cui sia stato designato, può presentare denuncia a nome dello stesso minore. La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla presunta violazione, a meno che il CISYV non stabilisca che sia legittima una proroga dei suddetti termini.
Per denunciare delle accuse di violazione del Regolamento, il denunciante deve fornire all’investigatore le seguenti informazioni:

  • Il proprio nome completo;
  • Il proprio indirizzo email e numero di telefono con relativo prefisso internazionale ;
  • Il nome completo della persona che si accusa di aver violato il Regolamento;
  • Una descrizione chiara e completa della presunta condotta di violazione del Regolamento;
  • La data e il luogo dei presunti fatti;
  • Il nome e le informazioni di contatto dei testimoni;
  • Qualsiasi prova tangibile disponibile a supporto delle accuse.

L’investigatore può fare richiesta di informazioni aggiuntive durante il corso dell’esame o dell’indagine di qualsiasi denuncia.
Per assicurare un processo equo e giusto alle parti coinvolte, non prenderemo in esame alcuna denuncia anonima.
Diffondere informazioni su una presunta violazione del Regolamento nel mancato rispetto della procedura o presentare accuse sconsiderate o frivole sarà considerato un episodio di cattiva condotta e verrà sottoposto ad atto disciplinare o correttivo.

IV. Esame Preliminare

L’investigatore esaminerà la denuncia per stabilire se sussistano o non sussistano i seguenti punti: 1) il Regolamento si applica al caso della denuncia in questione; 2) la denuncia rispetta la tempistica; 3) i presunti comportamenti inappropriati sono disciplinati dal Regolamento. Se la denuncia non include tutte le informazioni indicate nella Sezione III, l’investigatore deve informare il denunciante, cui è data la possibilità di provvedere a completare il quadro informativo. Se non verrà data risposta alla richiesta di integrare le informazioni entro dieci (10) giorni, il caso sarà chiuso.

V. Avvio dell’Indagine

Dopo l’avvenuto esame preliminare della denuncia, l’investigatore deve stabilire se sussistano o non sussistano sufficienti informazioni per procedere all’indagine. Il CISYV può anche aprire delle indagini per proprio conto se, ad esempio, un responsabile informa l’investigatore di una possibile violazione del Regolamento o se una denuncia è stata inoltrata o depositata presso le Autorità Giudiziarie competenti.
Nel momento in cui un’indagine viene avviata, il CISYV inoltrerà alle parti una comunicazione scritta (email) di Notifica di Avvio dell’Indagine. Nel caso in cui nell’archivio del CISYV non risulti l’indirizzo email di tutte le parti, l’investigatore notificherà l’avvio dell’indagine al telefono o di persona.

VI. Sospensione dalla Carica e dallo Status

Il CISYV si riserva il diritto di sospendere o rimuovere qualsiasi impiegato, volontario, ospite o studente su cui penda un’indagine.

VII. Riservatezza

Siamo consapevoli che partecipare a un’indagine – che sia in qualità di denunciante, indagato o testimone – può essere difficile. Nonostante il CISYV si sforzi di tenere in equilibrio il desiderio di riservatezza con la necessità di un’indagine accurata e imparziale, l’anonimato non può essere mantenuto; pertanto, il nome delle parti sarà reciprocamente rivelato alle parti stesse nel corso dell’indagine. Capiamo che un testimone potrebbe sentirsi a disagio nel fornire informazioni e che anche lui o lei desideri riservatezza. Di conseguenza, per quanto possibile, tenteremo di mantenere il contenuto delle dichiarazioni di un testimone riservato.

VIII. Indagine

Una volta che il denunciante e l’indagato vengono contattati dall’investigatore, ogni parte ha la stessa possibilità di essere ascoltata, di fornire informazioni e di indicare testimoni che possano avere informazioni rilevanti. L’investigatore manderà una notifica richiedendo di interrogare denunciante, indagato e testimoni e raccoglierà altre prove e informazioni rilevanti per stabilire se si sia verificata una violazione del Regolamento. I testimoni devono essere in possesso di informazioni giudicate rilevanti ai fini dell’indagine, secondo quanto stabilito dall’investigatore.

IX. Esito dell’Indagine

L’investigatore prenderà in considerazione la totalità delle informazioni giudicate necessarie a stabilire nell’indagine, attraverso una preponderanza di prove plausibili, se l’indagato abbia violato o meno il Regolamento. Per giungere alle conclusioni, l’investigatore prenderà in considerazione aspetti come:

  • Partecipazione delle parti;
  • Dettagli a disposizione;
  • Tempistica della denuncia;
  • Informazioni avvaloranti o conflittuali;
  • Plausibilità delle informazioni a disposizione;
  • Rilevanza delle informazioni;
  • Omissione di informazioni.

X. Notifica di Delibera

Alla conclusione dell’indagine, il CISYV o un suo rappresentate designato notificherà alle parti se sussistono o non sussistono sufficienti informazioni per stabilire se si sia verificata una violazione del Regolamento (“Notifica dell’Esito”).

XI. Provvedimenti adeguati alla gravità del caso

Se stabiliremo che si è verificata una violazione del Regolamento, adotteremo provvedimenti commisurati alle circostanze. Tali provvedimenti possono variare dalla sanzione minima del richiamo scritto fino ad arrivare, nel caso di gravi o ripetute violazioni, alla risoluzione della collaborazione di lavoro o al congedo definitivo per volontari, studenti e ospiti .

XII. Appello

Tutte le parti hanno il diritto fare ricorso in appello contro l’esito delle indagini . Il diritto di appello è limitato a 1) significativi vizi procedurali o 2) il sopraggiungere di nuove significative prove non presenti al momento della prima delibera. Un ricorso in appello non può fondarsi su né essere concesso automaticamente per insoddisfazione in merito all’esito dell’indagine o a una misura disciplinare. Nota bene: l’omissione deliberata di informazioni della parte denunciante nell’indagine iniziale non costituisce motivo di appello.
Ogni parte ha trenta (30) giorni a decorrere dalla ricezione della Notifica dell’Esito per fare ricorso in appello. Le richieste di appello, corredate da relative motivazioni, devono essere inviate via email ai rappresentanti designati dal CA. Se tale procedura non è possibile, la parte facente richiesta di appello deve parlare direttamente con l’investigatore, che inoltrerà la richiesta di appello ai rappresentanti designati dal CA.
I rappresentanti designati dal CA garantiranno l’accoglimento della richiesta di appello solo nel caso in cui i vizi procedurali o le nuove prove siano considerati sufficientemente significativi da influenzare potenzialmente l’esito dell’indagine. Se l’appello viene accolto, il direttore delle normative (i) confermerà l’esito o (ii) modificherà l’esito esclusivamente laddove ci sia un errore manifesto fondato sulle motivazioni di appello enunciate. La risoluzione del CISYV è definitiva e sarà emessa entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta di appello. Se il responso sarà modificato, tutte le parti riceveranno una notifica dell’esito definitivo.

XIII. Rettifiche del Regolamento

Il Centro Internazionale Sivananda Yoga Vedanta si riserva il diritto di rettificare il Regolamento sui Comportamenti Inappropriati e la relativa Procedura in qualsiasi momento, pubblicandone la versione riveduta sul proprio sito Internet. Al ricevimento di una denuncia sarà applicata la versione del Regolamento più aggiornata.